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Come anticipato nell'articolo introduttivo "Il Progetto Famiglia", affrontiamo il terzo e ultimo approfondimento dedicato al tema della Previdenza Complementare.

Le forme di Previdenza Complementare sono un'opzione vantaggiosa non solo per gli adulti, ma anche per giovani studenti e minori, con benefici fiscali significativi.

Le agevolazioni messe in atto dal Legislatore sono state concepite per sostenere e agevolare un percorso di risparmio e di previdenza che, se ben pianificato, potrebbe permetterci di raggiungere interessanti risultati.

L’elemento fondamentale è il fattore tempo!

L’apertura di una posizione si traduce negli anni in vantaggi fiscali più consistenti e in opportunità concrete in caso di necessità per fatti legati alla salute, all’acquisto di prima casa e altre esigenze dell’aderente.

In poche righe è difficile esplorare appieno un argomento così rilevante, ci piacerebbe per questo invitarti a un incontro per discutere dettagliatamente questa possibilità.
Non esitare a contattarci per avere tutte le informazioni e i supporti necessari per predisporre un piano di previdenza specifico.

Se preferisci, intanto, puoi approfondire tutte le fasi di una forma di Previdenza Complementare:

• L’Accantonamento
(aggiornamento Legge di Bilancio 2026)
A decorrere dal 1° gennaio 2026 i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.300,00 euro.

• Lavoratori di Prima Occupazione
(aggiornamento Legge di Bilancio 2026)
Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (26.500,00 euro, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni) è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro, pari alla differenza positiva tra l’importo di 26.500,00 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui.

• Adesione automatica ai Fondi Pensione
(novità Legge di Bilancio 2026)
Dal 1° luglio 2026, per i neoassunti del settore privato scatta il meccanismo di adesione automatica (silenzio/assenso) alla previdenza complementare:

1) se il lavoratore non esprime una scelta diversa entro 60 giorni, viene iscritto automaticamente al fondo pensione contrattuale più rappresentativo nel settore.
2) il lavoratore può rinunciare all’iscrizione o trasferire la posizione a un altro fondo a sua scelta entro questo periodo.

• TFR e regime dei versamenti
(novità Legge di Bilancio 2026)
La Legge di Bilancio 2026 modifica le regole sul trattamento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto):

1) Introduce l’obbligo di versare il TFR a favore del Fondo di Tesoreria INPS per tutte le
aziende con almeno 60 dipendenti e, dal 2032, sarà esteso a quelle con almeno 40
dipendenti.
2) Questo obbligo vale per i lavoratori che non scelgono di destinare il TFR alla propria Forma di Previdenza Complementare.

• Le Anticipazioni
Durante la fase di Accantonamento è possibile richiedere anticipazioni per:

A) Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relativa a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. La richiesta può essere avanzata in qualsiasi momento per il 75% dell’ammontare della posizione individuale.

B) Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. La richiesta può essere avanzata decorsi almeno 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari per il 75% dell’ammontare della posizione individuale.

C) Spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro, di risanamento conservativo e di interventi di ristrutturazione edilizia, relativamente alla prima casa di abitazione. La richiesta può essere avanzata decorsi almeno 8 anni di iscrizione per il 75% dell’ammontare della posizione individuale.

D) Ulteriori esigenze degli aderenti. La richiesta può essere avanzata decorsi almeno 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari per il 30% dell’ammontare della posizione individuale.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento, anche tramite contribuzioni eccedenti il limite deducibile annuale, beneficiando eventualmente di deduzioni fiscali.
È possibile richiedere più anticipazioni nel corso del tempo, purché nel rispetto dei limiti massimi cumulativi.

• I Riscatti per Disoccupazione
l sistema di integrazione pensionistica in caso di perdita del lavoro prevede meccanismi di anticipo del capitale accumulato in base al prolungarsi del periodo di disoccupazione:

Dopo 12 mesi: È possibile riscattare il 50% della posizione individuale maturata.
Dopo 48 mesi (totale): È possibile riscattare il restante 50% (o il 100% se non richiesto prima).

• Le Prestazioni in Capitale
(aggiornamento Legge di Bilancio 2026)
A decorrere dal 1° gennaio 2007, le prestazioni erogate in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 60% del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo definitivo del 15% sull’ammontare imponibile della prestazione maturata.
Grazie alla riduzione di tale aliquota di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Infine, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

• In caso di Decesso dell’aderente
(novità Legge di Bilancio 2026)
Decesso durante la fase di accumulo:
Se muori mentre stai ancora lavorando e versando nel tuo Piano di Previdenza Complementare, allora quanto accantonato va a chi vuoi tu.
Quando hai aderito, nel modulo di adesione ti è stato chiesto di indicare i “Soggetti che hanno diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell’aderente prima del pensionamento”.

In quel momento, hai definito i “Beneficiari” del tuo Piano di Previdenza Complementare se dovessi mancare.
La scelta che hai compiuto al momento dell’adesione non è vincolante.
Infatti, puoi cambiare i beneficiari quando vuoi, anche più volte nel corso del tempo.

In caso di decesso dell’aderente, il Piano viene liquidato interamente in forma di capitale ai beneficiari, al netto della tassazione agevolata dal 15% al 9%.

Decesso dopo aver chiuso il fondo:
Vediamo ora cosa succede se, invece di morire durante la fase di accumulo, muori quando sei in pensione e hai già richiesto la prestazione pensionistica.
In questo caso, la dinamica varia in base a come hai scelto di farti erogare il tuo Piano di Previdenza Complementare.

1) Liquidazione in capitale
Ti sei fatto accreditare in conto corrente tutti i soldi della posizione individuale maturata, al netto della tassazione dal 15% al 9% che il tuo fondo, come sostituto d’imposta, ha girato allo Stato.
Da quel momento in poi il tuo Piano Previdenziale si è estinto e i soldi che ti ha liquidato sono interamente in gestione a te.
Andranno ai tuoi eredi o beneficiari designati a seconda di come li hai investiti e anche in base a quanti ne hai eventualmente spesi.

2) Rendita vitalizia
Questa rendita ti viene riconosciuta finché sei in vita. Non appena vieni a mancare la rendita cessa.
Quindi, se hai accumulato 100.000 € nel fondo pensione, ma muori qualche mese o qualche anno dopo il pensionamento, tutti i soldi non erogati se li tiene il tuo fondo pensione.
Viceversa, se vivi fino a 100 anni, il fondo pensione continua a erogare l’assegno pattuito anche se i tuoi 100.000 € sono ormai esauriti.

3) Rendita a durata definita
Anche questa tipologia di rendita viene erogata finché sei in vita, ma se venissi a mancare in un periodo di tempo pre-determinato, che scegli tu definendolo in fase di erogazione, la rendita continuerebbe a venire erogata ai beneficiari fino a conclusione di tale periodo scelto.

4) Rendita reversibile
Anche in questo caso la rendita viene erogata finché sei in vita. Al momento del tuo decesso, però, l'intera rendita, o una percentuale da te decisa, viene erogata per tutta la vita alla persona che hai designato come beneficiario della reversibilità.

Lo Staff di ARG Intermediazioni